Condizioni generali di incarico
per traduzioni
1. La tariffa viene solitamente calcolata sulla base di una cartella
da 1.500 battute (le battute includono sia i caratteri sia gli
spazi) nella lingua di partenza (source). Qualora venga
richiesto è possibile calcolare le tariffe a parola oppure a
riga (1
riga = 55 battute spazi inclusi). Nel caso il testo venga fornito
in
forma non elettronica (fax, libro, ecc.) il calcolo sarà effettuato
sulla lingua di arrivo (target).
2. Le tariffe si intendono al netto di IVA e al lordo di ritenuta d'acconto. In fattura viene inoltre riportata la rivalsa pari al 4%, a carico del committente, prevista a titolo di contributo previdenziale ex. L. 662/96 art. 1 c. 212. Per questa ragione la somma che dovrà essere corrisposta al traduttore per una traduzione deve essere così calcolata: totale da pagare = (tariffa + 4% INPS) + 20% IVA - 20% R.A.
3. La
fatturazione minima è pari a una cartella, a meno che con il cliente
non vengano presi diversi accordi.
4. L’incarico viene commissionato tramite una lettera di incarico o,
comunque, attraverso una conferma scritta. Tale conferma scritta
deve riportare il codice del progetto (o il nome del file o una
descrizione sintetica della traduzione da eseguire), l'accettazione
della tariffa concordata, i termini e modalità di pagamento, i
dati
del committente (recapiti, codice fiscale, partita IVA).
5. Si richiede la possibilità di prendere preventivamente visione del testo da tradurre per valutarne la difficoltà e la consistenza.
6. Se esiste del
materiale di riferimento (glossari, memorie di traduzione, ecc.), a
cui bisogna attenersi nella traduzione, o materiale di supporto alla
stessa, questo deve essere consegnato insieme al testo da tradurre.
Il traduttore non è responsabile di incongruenze terminologiche,
tempi più lunghi per la traduzione o altri problemi che derivino dal
mancato rispetto di questa indicazione da parte del committente.
7. Il compenso per la prestazione viene pagato dopo il ricevimento
della fattura e non oltre i termini pattuiti e indicati nella
lettera di incarico o nella conferma scritta. Scaduti tali termini è
facoltà del traduttore ricorrere a ogni tipo di mezzo legale per il
recupero delle somme spettanti. È inoltre facoltà del traduttore
quella di applicare gli interessi di mora ex art. 5.1 del D.L.
9.10.2002, n. 231.
8. In caso di incarichi conferiti e poi revocati è dovuto al
traduttore il pagamento della traduzione già eseguita. Il traduttore
si riserva inoltre la facoltà di applicare una penale pari al
10%
dell'intero incarico per eventuali danni derivanti dal fatto di aver
rinunciato ad altri lavori per poter far fronte a quello annullato.